Comunicazione dati conducente

Servizio in pubblicazione
Vai al servizio

Cos'è

Se una violazione prevede decurtamento di punti sulla patente è sempre oblligatorio comunicare chi era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione e i dati della sua petente, anche se si tratta dello stesso proprietario del mezzo.

Dalla data di notifica della multa si hanno 60 giorni di tempo per comunicare i dati conducente, anche in caso di ricorso. La mancata comunicazione comporta l'emissione di un'ulteriore sanzione amministrativa per una somma da € 292,00 a € 1.166,00. Anche una compilazione incompleta o illegibile della comunicazione sarà considerata come una 'mancata comunicazione'.

A chi si rivolge

La comunicazione deve essere effettuata direttamente all'organo di polizia che ha accertato la violazione ed entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, alternativamente, a cura di:

  • proprietario (obbligato in solido)

  • locatario (chi ha noleggiato un veicolo)

  • legale rappresentante della società

Deve compilare la comunicazione il proprietario o locatario di un veicolo che ha ricevuto un verbale che prevede una decurtazione di punti sulla patente. Se il proprietario o locatario del veicolo è una persona giuridica, l'obbligato di fornire i dati spetta al legale rappresentante o un suo delegato.

Accedi al servizio

I dati relativi al conducente possono essere trasmessi utilizzando questo servizio

E' possibile accedere al servizio on-line in due modalità distinte:

  • anonima, inserendo nell'apposita maschera di ricerca i dati richiesti riscontrabili dal documento in possesso (preavviso, Verbale, lettera pre-ruolo) oppure inquadrando con un dispositivo mobile l'apposito Qr Code riportato su di essi.

  • autenticata, accedendo all'area personale del portale tramite i sistemi SPID o CIE, in questo modo è possibile anche ricercare tra tutti gli atti emessi dal Comando di Polizia Locale di Bari quelli con iter sanzionatorio ancora in corso e intestati alla persona autenticata

I dati relativi al Conducente possono essere trasmessi anche con le seguenti modalità:

  • inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comando di Polizia Locale di Bari, via Paolo Aquilino 1, 70126 - Bari (BA)

  • presentando agli sportelli del Comando di Polizia Locale negli orari di aperture (da lunedi a sabato delle 09.00 alle 12.00 eccetto festivi)

  • tramite PEC all'indirizzo: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Se viene perso il modulo si può sempre scaricare una copia da questo portale al servizio Consultazione Verbale

Cosa serve

Per la compilazione della comunicazione dati conducente on-line occorre avere a disposizione:

  • il verbale relativo alla violazione alle norme del Cds

  • la patente del trsgressore

  • i dati relativi alla residenza attuale del trasgressore

A seconda della tipolofia di verbale, vengono qui sotto illustrate le diverse posizioni ove poter reperire i dati richiesti per l'accesso:

  • Preavviso cartaceo

  • Preavviso da tablet

  • Verbale cartaceo

  • verbale da tablet

  • Verbale meccanizzato

Ulteriori informazioni

Sanzioni

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sense dell'articolo 126bis CDS sia esso persona fisica o giuridica, che senza giustificato e documentato motivo non fornisce tutti i dati personali e della patente del trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 292.99 a € 1,166.00.

Saldo Punti Patente

Per sapere quanti punti sono rimasti sulla propria patente di guida è possibile chiamare il numero 848-782782 che comporta la spesa pari ad una chiamata urbana. Si dovrà digitare sulla tastiera del telefono la data di nascita, composta da due cifre per il giorno, due per il mese e quattro per l'anno. Alla richiesta dell'operatore digitare il numero di patente ovviamente senza le lettere e premere # (cancelletto): immediatamente verra comunicato il 'saldo' dei punti. Dette operazioni sono ribadite dal sistema vocale durante la chiamata.

Riferimenti nominativi

Art. 126 bis 2° comma - D.L.vo n.285 del 30/04/1992 (Cds)

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenze