Domande frequenti

In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più comuni.

1. ATTI DI ACCERTAMENTO

Il verbale di contestazione è l'atto ufficiale con cui viene accertata e contestata una violazione al Codice della Strada o ad altra norma amministrativa. Può essere redatto in due modalità:

  • Contestazione immediata (o diretta): il verbale è consegnato direttamente al trasgressore presente al momento dell'accertamento (es. fermato su strada dall'agente)
  • Contestazione differita (o notificata): il verbale è spedito per posta, pec o tramite il servizio SEND all'indirizzo dell'intestatario del veicolo nei registri della Motorizzazione Civile (MCTC) o del PRA e perfezionato dalla consultazione dei registri dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), delle banche dati INIPEC o INAD , entro 90 giorni dalla data dell'accertamento

Il verbale deve contenere: la descrizione della violazione, i dati del veicolo, l'importo della sanzione e le relative modalità di pagamento, nonché la procedura per presentare eventuale ricorso.

Il preavviso di sosta (o "avviso di accertamento della sosta") è un atto discrezionale adottato da questa Amministrazione Comunale per agevolare il cittadino; non è previsto dal Codice della Strada né da altra norma di legge.

Solitamente viene lasciato dagli agenti sul parabrezza del veicolo, ma essendo esposto all'esterno non sempre si ha la certezza di trovarlo.

Il preavviso NON è impugnabile: non è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace sulla base del solo preavviso. Occorre attendere la notifica ufficiale del verbale. La mancanza del preavviso non può essere motivo di annullamento del procedimento: la conseguenza sarà la notifica del verbale.

Eccezione: se il preavviso riguarda una violazione per assenza di un'autorizzazione di fatto posseduta (es. sosta in zona blu con pass valido), è possibile presentare un'istanza di annullamento in autotutela alla Polizia Locale allegando la documentazione pertinente.

L'accertamento delle violazioni amministrative è documentato con i seguenti atti:

  • Preavviso di accertamento della sosta: atto scritto lasciato sul parabrezza quando l'agente accerta una violazione e non è possibile la contestazione immediata (trasgressore assente). La sua mancanza non invalida il procedimento.
  • Verbale di accertamento e contestazione immediata: rilasciato direttamente al trasgressore (e agli eventuali altri soggetti solidalmente responsabili) presenti al momento dell'accertamento
  • Verbale di accertamento e contestazione successiva tramite notifica: inviato al domicilio dell'intestatario del veicolo entro 90 giorni dall'accertamento
  • Verbale per sanzione accessoria: eventualmente redatto per l'applicazione di sanzioni aggiuntive alla multa (es. ritiro patente, rimozione, sequestro o fermo veicolo, sospensione patente)

L'ufficio si occupa di tutti i procedimenti conseguenti alla redazione di verbali di contestazione di illeciti amministrativi (Codice della Strada, leggi o regolamenti) redatti dalla Polizia Locale o di competenza del Comune. In particolare:

  • Inserimento, stampa e notifica dei verbali
  • Gestione dell'iter sanzionatorio
  • Formazione dei ruoli per mancato pagamento
  • Gestione dei ricorsi e delle istanze di autotutela

I documenti trattati non sono solo i verbali relativi al Codice della Strada, ma comprendono anche tutti i verbali di Legislazione Speciale (Ordinanze e Regolamenti Comunali, Commercio ed Edilizia) che prevedano come sanzione amministrativa il pagamento di una somma di denaro.

2. NOTIFICA DEL VERBALE

La notifica è l'atto che porta a conoscenza il trasgressore o l'obbligato in solido (il proprietario, l'usufruttuario o l'utilizzatore a titolo di locazione) dell'avvenuta violazione delle norme del Codice della Strada.

Può avvenire in due modi:

  • Immediatamente: quando al trasgressore si contesta e notifica l'infrazione sul posto (contestazione diretta su strada)
  • Differita: quando l'atto viene spedito tramite servizio postale alla residenza dell'intestatario risultante ai pubblici registri (MCTC o PRA), oppure via PEC all'indirizzo certificato del destinatario

Questa Amministrazione utilizza anche la piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali per la notifica digitale dei verbali.

A seguito delle modifiche al Codice della Strada (Legge 120/2010 del 13/08/2010), i termini di notifica sono:

  • 90 giorni per il trasgressore o l'intestatario del veicolo, nel caso di infrazione non contestata al trasgressore (verbale differito)
  • 100 giorni per l'intestatario del veicolo quando l'infrazione sia già stata contestata direttamente al trasgressore su strada

I termini decorrono dalla data di accertamento della presunta infrazione.

Importante: se la sanzione non è mai stata notificata al titolare del mezzo e questi ne viene a conoscenza con la notifica della cartella esattoriale, quest'ultima è nulla. L'impugnazione potrà essere fatta valere davanti al Giudice di Pace.

I termini decorrono dalla data di contestazione o di notifica, tenendo conto dei giorni effettivi di calendario (compresi sabato, domenica e festivi).

  • 5 giorni per il pagamento con riduzione del 30%
  • 60 giorni per il pagamento in misura ridotta ordinaria (art. 202 CdS)
  • 60 giorni per il ricorso al Prefetto (art. 203 CdS)
  • 30 giorni per l'opposizione al Giudice di Pace (art. 204 bis CdS)

Attenzione: i 60 giorni non equivalgono a "due mesi"; occorre fare il conteggio esatto. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Esempio pratico: verbale notificato il 1° luglio → scadenza pagamento 30 agosto; scadenza ricorso al Prefetto: 30 agosto; scadenza ricorso al Giudice di Pace: 31 luglio.

3. PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale.

Sì. Il Codice della Strada (art. 202) prevede la possibilità di pagare con una riduzione del 30% sull'importo della sanzione in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla data della contestazione o notificazione.

Note importanti:

  • La riduzione del 30% riguarda solo la sanzione, non le spese di notifica e di procedimento, che rimangono invariate
  • La riduzione del 30% non si applica in caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
  • Alcune violazioni gravi (es. che comportano sospensione della patente) sono escluse dalla riduzione del 30%
  • In caso di contestazione con preavviso, l'importo indicato sul preavviso stesso è già ridotto del 30%

Il pagamento può essere effettuato attraverso le seguenti modalità:

  • PagoPA: piattaforma ufficiale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, accessibile tramite home banking, app (es. app IO), sportelli fisici abilitati (banche, uffici postali, ricevitorie), CBILL
  • Bollettino postale: in caso di mancato funzionamento della piattaforma pagoPA, sul conto corrente intestato al Comando di Polizia Locale (numero indicato nel verbale)
  • Bonifico bancario (ESCLUSIVAMENTE per pagamenti provenienti dall'Estero): sull'IBAN indicato nel verbale
  • Online: tramite il portale web dell'Ente o piattaforme dedicate
  • Di persona: allo sportello cassa della Polizia Locale

Per accedere al pagamento online è necessario inserire la lettera e il numero del verbale, la data della violazione e la targa del veicolo. In caso di QR code allegato al verbale, può essere utilizzato direttamente.

Sì, ma solo se il pagamento proviene dall'Estero. Il bonifico va effettuato sull'IBAN indicato nel verbale o nell'avviso di pagamento allegato, indicando nella causale la lettera e il numero di verbale, la data dell'infrazione e la targa del veicolo.

Se il verbale è privo di codice QR o avviso PagoPA, è necessario accedere al portale di pagamento online dell'Ente che ha emesso il verbale, inserendo:

  • La lettera e il numero del verbale
  • La data del verbale
  • La targa del veicolo (se richiesta)

In alternativa, contattare l'Ufficio Verbali del Comando per ottenere l'avviso di pagamento.

Nel caso sia stato erroneamente digitato un importo inferiore a quello indicato, è possibile completare il versamento con una successiva transazione, facendo riferimento allo stesso numero di verbale. Non è necessario annullare il primo pagamento.

Ogni istituto o operatore che gestisce i pagamenti tramite pagoPA (banca, PayPal, Satispay, sportello fisico, ecc.) può applicare autonomamente differenti commissioni, secondo le proprie politiche commerciali. In generale, i canali web e app mobile applicano commissioni più basse rispetto agli sportelli con operatori fisici.

In caso di sollecito ricevuto nonostante il regolare pagamento, è possibile presentare una richiesta di definizione del verbale per avvenuto pagamento all'ufficio verbali del Comando. La richiesta deve essere sottoscritta (a mano o digitalmente) e corredata da:

  • Copia della ricevuta di pagamento
  • Copia di un documento di identità

La richiesta può essere inviata via PEC o consegnata allo sportello fisico. Se il pagamento risulterà regolare, il verbale sarà chiuso.

Sì. È possibile presentare una richiesta di rimborso all'Ufficio Verbali del Comando, allegando:

  • Copia di un documento di identità
  • Copia della ricevuta di pagamento che attesti l'importo versato

E' disponibile un apposito modulo scaricabile dal questo sito.

Le ricevute di pagamento devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell'avvenuto pagamento, in quanto entro tale termine l'ente può procedere all'iscrizione a ruolo in caso di mancato riscontro del pagamento.

Accade quando la violazione comporta la sanzione accessoria della decurtazione punti dalla patente di guida (es. sosta su fermata mezzi pubblici, sosta su posto riservato a disabili, violazioni al codice semaforico, ecc.). In questi casi, il pagamento anticipato del preavviso non è sufficiente a chiudere il procedimento: è necessario identificare formalmente il conducente per applicare la decurtazione punti. Il verbale viene quindi comunque notificato al proprietario del veicolo.

Sì. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio. Una volta pagato il verbale (anche solo in parte come misura ridotta), non è più possibile proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il Codice della Strada non lo consente.

4. MANCATO PAGAMENTO E CONSEGUENZE

In assenza di pagamento e di ricorso entro i termini, il verbale costituisce titolo esecutivo (art. 203, comma 3, CdS) per la riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (che corrisponde circa al doppio dell'importo originariamente indicato sul verbale), oltre alle maggiorazioni e alle spese di notifica e di procedimento.

L'Amministrazione provvede al recupero coattivo della somma mediante iscrizione a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, una cartella esattoriale dall'Agente della Riscossione.

Sì, ma con un importo maggiorato. La sanzione è pari alla metà del massimo edittale previsto per legge (circa il doppio dell'importo originale) ed è pagabile fino all'emissione della cartella esattoriale. Dopo l'emissione della cartella, il pagamento avviene esclusivamente tramite l'Agente della Riscossione.

La prescrizione della sanzione amministrativa matura dopo 5 anni dalla data di notifica del verbale o della contestazione immediata. Entro tale termine l'ente creditore può procedere alla riscossione forzata (fermo auto, pignoramento, ecc.). Trascorsi 5 anni senza atti esecutivi, il debito si prescrive.

5. RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE

Sì, a determinate condizioni. L'art. 202 bis del Codice della Strada prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della sanzione pecuniaria a beneficio di soggetti in condizioni di disagio economico, purché:

  • L'importo complessivo delle sanzioni dello stesso verbale sia superiore a € 200,00
  • Il reddito familiare imponibile non superi la soglia prevista (es. € 10.628,16 annui per alcuni Comuni)

Procedura: la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. La presentazione dell'istanza è alternativa al ricorso (vale come rinuncia a ricorrere).

Numero massimo di rate (a seconda dell'ente):

  • Importo fino a € 2.000 → massimo 12 rate mensili
  • Importo fino a € 5.000 → massimo 24 rate mensili
  • Importo superiore a € 5.000 → massimo 60 rate mensili
  • Le rate non possono essere inferiori a € 100 mensili

Dipende dall'ente. In alcuni Comuni è possibile richiedere la rateizzazione della somma iscritta a ruolo. In altri (come la Città Metropolitana di Roma Capitale) la rateazione della sanzione irrogata con Ordinanza ingiuntiva o sentenza del Giudice di Pace non è ammessa. In caso di mancato pagamento nei termini, l'importo viene iscritto a ruolo con emissione della cartella esattoriale. MANCANO INFO

6. RICORSO – DISPOSIZIONI GENERALI

Le modalità di contestazione previste dalla legge sono due, alternative tra loro:

  1. Ricorso al Prefetto (ricorso amministrativo): entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale
  2. Ricorso al Giudice di Pace (opposizione giurisdizionale): entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale

I due ricorsi sono alternativi: non è possibile presentarli entrambi per lo stesso verbale. La scelta di uno preclude l'altro.

Il ricorso può essere proposto da:

  • Il trasgressore (autore materiale della violazione), a patto che sia indicato nel verbale
  • Il proprietario del veicolo (obbligato in solido con il trasgressore), che ha ricevuto la notifica del verbale
  • In generale, qualsiasi soggetto al quale sia stato notificato il verbale (intestatario del veicolo, usufruttuario, utilizzatore a lungo termine, ecc.)

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario del verbale. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento, neppure se si tratta di un familiare (salvo delega/procura).

No. Non è necessaria l'assistenza di un legale né per il ricorso al Prefetto né per quello al Giudice di Pace. Se si decide di avvalersi di un avvocato, va sottoscritta la procura che lo autorizza a rappresentare i propri interessi.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile nei seguenti casi:

  • Se la sanzione è stata già pagata (anche in misura ridotta), prima o dopo la presentazione del ricorso
  • Se il ricorso non è sottoscritto dall'interessato (o da un suo delegato/procuratore)
  • Se è presentato da un soggetto non legittimato (es. soggetto che non ha ricevuto il verbale)
  • Se il ricorso al Prefetto viene presentato quando è già stata proposta opposizione al Giudice di Pace (e viceversa)
  • Se il ricorso viene presentato oltre i termini perentori (60 giorni per il Prefetto, 30 giorni per il Giudice di Pace)
  • Se il ricorso è proposto avverso un preavviso (foglietto sul parabrezza) invece che avverso il verbale formalmente notificato

No. Non è possibile ricorrere sulla base del solo preavviso di contestazione (documento lasciato sul parabrezza). Il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto la notifica ufficiale del verbale. Dalla data di notifica del verbale decorrono i termini per impugnarlo.

7. RICORSO AL PREFETTO

Il ricorso al Prefetto si redige su carta libera (non è necessaria carta bollata né marca da bollo). È gratuito.

Il ricorso deve contenere:

  • I propri dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico)
  • Gli estremi del verbale impugnato (numero, data, Comando accertatore)
  • Il luogo, l'ora, la data e il tipo di infrazione contestata
  • I motivi di fatto e di diritto per cui si chiede l'annullamento
  • La firma autografa in originale

Come inviarlo:

  • Tramite raccomandata A/R indirizzata all'organo accertatore (Polizia Locale/Municipale) che ha redatto il verbale — è il metodo più comune
  • Tramite raccomandata A/R direttamente alla Prefettura competente per territorio
  • A mano allo sportello dell'organo accertatore
  • Tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC dell'organo accertatore o della Prefettura (ove ammesso)

Attenzione: il ricorso presentato tramite posta ordinaria o e-mail semplice (non PEC) è irricevibile ai sensi dell'art. 203 CdS.

Dalla ricezione del ricorso, il Comando di Polizia ha in genere 60 giorni per istruire il fascicolo e trasmetterlo alla Prefettura. La Prefettura ha poi a disposizione:

  • 120 giorni (secondo alcune fonti) dalla ricezione degli atti per emettere il provvedimento
  • 180 giorni totali dalla spedizione del ricorso all'organo accertatore (o 210 giorni se il ricorso è stato spedito direttamente alla Prefettura)

Decorso tale termine senza che sia stata adottata ordinanza, il ricorso ammissibile non rigettato si intende accolto (silenzio-accoglimento).

È possibile verificare lo stato del ricorso collegandosi al sito https://sana.interno.it, selezionando la Prefettura competente ed effettuando la ricerca per numero di verbale, cognome e nome del ricorrente.

Se il Prefetto accoglie il ricorso, emette un'ordinanza di archiviazione degli atti: il verbale viene annullato e si estinguono tutte le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie (fermo, sospensione patente, ecc.).

Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo non inferiore al doppio del minimo edittale della sanzione originariamente indicata sul verbale, maggiorato delle spese di notifica e di procedimento.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).

Se non viene effettuato il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione nei termini, viene avviata l'attività esecutiva di recupero coattivo dei crediti (iscrizione a ruolo, cartella esattoriale).

8. RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di Pace è un'opposizione giurisdizionale proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Va presentato entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (oppure entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, se si vuole impugnarla).

Condizioni indispensabili:

  • Non deve essere stato effettuato il pagamento della sanzione (neanche parzialmente)
  • Il ricorso è alternativo a quello al Prefetto

Come presentarlo:

  • Depositando personalmente il ricorso (in carta semplice) o tramite delegato presso la Cancelleria del Giudice di Pace territorialmente competente
  • Inviando il ricorso con raccomandata A/R alla stessa cancelleria

Costi: il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato e di una marca da bollo. Il contributo varia in proporzione all'importo della sanzione contestata (indicativamente tra € 33,00 e € 187,00 secondo alcuni Comuni).

Il Giudice di Pace competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Se il Giudice di Pace non accoglie il ricorso, emette una sentenza di condanna che stabilisce la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, più le spese di notifica e di procedimento.

Rimedi ulteriori:

  • Avverso la sentenza del Giudice di Pace è possibile presentare appello al Tribunale ordinario
  • Avverso la sentenza del Tribunale è possibile proporre ricorso in Cassazione

Sì. L'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in caso di rigetto del ricorso può essere impugnata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sua notifica (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).

9. AUTOTUTELA E ARCHIVIAZIONE

Sì, in alcuni casi è possibile presentare un'istanza di archiviazione in autotutela direttamente al Comando, prima di ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace.

L'autotutela è generalmente ammessa nei seguenti casi:

  • Errata identificazione del veicolo (es. targa sbagliata)
  • Violazione già pagata in modo congruo e nei termini previsti
  • Decesso della persona sanzionata successivamente alla violazione
  • Presenza di un vizio formale nell'atto (es. dati anagrafici errati, data errata)
  • Violazione avvenuta durante il periodo in cui il veicolo era rubato o ceduto a terzi

Attenzione:

  • L'istanza di autotutela non può essere presentata se è già avvenuto il pagamento della sanzione
  • La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per il pagamento né per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace: i termini continuano a decorrere

Sì. Chi riscontra errori formali nel verbale notificato (targa errata, data sbagliata, ecc.) può, prima di presentare ricorso, verificare presso l'Ufficio Verbali o il Settore Legale della Polizia Locale la possibilità di presentare istanza di autotutela per vizio formale. Questa procedura è più rapida di un ricorso formale.

10. ACCESSO AGLI ATTI E FOTOGRAMMI

Sì. È possibile visionare o richiedere copia dei fotogrammi relativi all'infrazione accertata mediante dispositivi elettronici (autovelox, telelaser, fotored, telecamere ZTL).

Come richiederli:

  • Accedendo identificandosi tramite SPID a questo portale online del Comando, dove le immagini sono già disponibili inserendo gli estremi del verbale
  • Rivolgendo richiesta scritta all'Ufficio Verbali dell'Unità Operativa indicata nel verbale
  • Agli sportelli Front Office di questo Comando

E' previsto il pagamento di un diritto di copia per la produzione di fotogrammi e verbale.

Questo Comando mette a disposizione il presente portale online per la consultazione e il pagamento dei verbali. Per accedere è necessario inserire:

  • Il numero del verbale (solo la parte numerica)
  • La data della violazione
  • La targa del veicolo

Tramite questo portale è possibile visualizzare i dettagli della contravvenzione, le eventuali immagini dell'infrazione (se si accede identificandosi tramite SPID), e procedere al pagamento o alla comunicazione dei dati del conducente. La consultazione dei verbali è disponibile per gli ultimi 5 anni.

In caso di smarrimento del verbale o del bollettino di pagamento è possibile:

  • Recarsi personalmente allo sportello dell'ufficio verbali del Comando
  • Inviare una richiesta via e-mail o PEC all'ufficio verbali, allegando copia di un documento d'identità e indicando gli elementi identificativi del verbale (numero, data, targa)
  • Accedere a questo portale online e ricercare il verbale con i dati della violazione

11. DECURTAZIONE PUNTI PATENTE

Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida a carico del conducente che ha commesso la violazione.

Regole particolari:

  • La decurtazione punti si applica al conducente effettivo del veicolo al momento della violazione, non necessariamente al proprietario
  • La decurtazione punti sarà raddoppiata per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (patente di neopatentato)
  • Per verificare il saldo aggiornato dei punti della propria patente: Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it)

Quando il verbale prevede la decurtazione dei punti e non è stato identificato il conducente al momento dell'accertamento, il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente effettivo entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Come inviare la comunicazione:

  • Tramite la procedura web su questo portale online
  • Tramite PEC all'indirizzo indicato nel verbale
  • Tramite raccomandata A/R all'Ufficio Verbali del Comando
  • Consegnando il modulo a mano allo sportello del Front Office di questo Comando

Attenzione: l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sussiste anche in caso di presentazione di ricorso: i due obblighi sono indipendenti. Generici giustificativi (es. "non ricordo chi guidava") saranno considerati alla stregua di una mancata dichiarazione.

In assenza di comunicazione dei dati del conducente (o in caso di comunicazione incompleta o oltre il termine di 60 giorni), il proprietario del veicolo è soggetto a un'ulteriore sanzione amministrativa prevista dall'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada (importo ridotto indicativo: da € 291,00 in su, aggiornato periodicamente).

12. SITUAZIONI PARTICOLARI

Se il verbale si riferisce a una violazione accertata durante il periodo in cui il veicolo era rubato, è possibile richiedere l'archiviazione o il ricorso allegando:

  • Copia della denuncia di furto presentata alle autorità
  • Eventuale verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo (se già ritrovato)
  • Copia del verbale di accertamento ricevuto

La documentazione va presentata all'Ufficio Verbali o al Settore Legale della Polizia Locale che ha elevato il verbale, per iscritto (raccomandata A/R, PEC o a mano). La violazione deve necessariamente riferirsi al periodo di effettivo mancato possesso del veicolo.

Se al momento della violazione il veicolo era già stato ceduto ad altri, è possibile richiedere l'archiviazione del verbale presentando:

  • Copia dell'atto di vendita (o del passaggio di proprietà) del veicolo
  • Il verbale di violazione ricevuto
  • Una richiesta in carta semplice di annullamento/archiviazione del verbale

La documentazione va presentata all'Ufficio Verbali del Comando (a mano, tramite raccomandata A/R, e-mail o PEC).

Se si è il proprietario (Locatore) ma non l'obbligato in solido (Locatario) al momento della commessa violazione, è possibile comunicare i dati dell'effettivo locatario entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il Locatore che non comunica i dati del Locatario entro il termine previsto rimane obbligato in solido della sanzione amministrativa. La comunicazione esime il Locatore dalla responsabilità solidale, trasferendo la sanzione al Locatario individuato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada ha carattere strettamente personale. In caso di decesso del trasgressore prima della notifica del verbale o prima della scadenza del termine per il pagamento, la sanzione si estingue e gli eredi non sono tenuti a pagare.

Attenzione: In caso di decesso dell'obbligato in solido prima della commessa violazione, in mancanza di un trasgressore identificato, la sanzione NON si estingue e gli eredi sono tenuti a pagare. Inoltre, gli eredi sono soggetti ad un'ulteriore sanzione amministrativa per il mancato passaggio di proprietà del veicolo.

Se il pagamento scontato del 30% sul preavviso è avvenuto oltre il termine indicato sul preavviso, l'importo versato potrebbe non essere sufficiente ad estinguere la violazione. Occorre integrare il versamento con le spese di notifica (che saranno addebitate con la notifica del verbale), versando la differenza tra l'importo pieno dovuto e quanto già pagato.

13. FERMO AMMINISTRATIVO E SANZIONI ACCESSORIE

No. La durata del fermo amministrativo è stabilita dalla legge (Codice della Strada) e non può essere ridotta su richiesta del trasgressore. La durata è fissata con il verbale di contestazione.

Sì. Se il Prefetto accoglie il ricorso ed emette ordinanza di archiviazione, questa estingue non solo la sanzione pecuniaria ma anche tutte le sanzioni accessorie eventualmente previste (fermo del veicolo, sospensione della patente, sequestro del veicolo, ecc.).

14. ILLECITI AMMINISTRATIVI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA

Per i verbali relativi a violazioni di norme diverse dal Codice della Strada (es. reati depenalizzati – Legge 689/81, ordinanze comunali, regolamenti), il procedimento segue regole parzialmente diverse:

  • È possibile presentare scritti difensivi e/o istanza di audizione entro 30 giorni dalla notifica (art. 18 L. 689/81)
  • Il ricorso in caso di rigetto degli scritti difensivi va presentato al Giudice di Pace (non al Prefetto per le sanzioni di competenza del Sindaco)
  • Per i verbali di competenza del Sindaco, il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione comunale va presentato al Giudice di Pace territorialmente competente

Sì, ma... Il pagamento online tramite PagoPA può essere utilizzato scegliendo il servizio corretto (Illeciti Amministrativi) DIVERSO da quelli dedicati ai verbali del Codice della Strada. Per le sanzioni relative a violazioni di leggi o regolamenti diversi dal Codice della Strada bisogna però prestare attenzione alla competenza della violazione contestata che è riportata sul verbale. Se la competenza è del COmune è possibile usare il canale pagoPa per il pagamento, per le altre competenze è necessario utilizzare gli specifici canali indicati sul verbale contestato direttamente o notificato.