AVVERTENZE:
La S.V. a norma dell’art. 126 bis, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, in qualità di proprietario del
veicolo, ovvero legale rappresentante della persona giuridica, è tenuto a fornire a questo Comando i
dati personali e gli estremi della patente di guida del conducente del veicolo all’atto della commessa
violazione (anche se si tratta di se stesso), entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di
accertamento. In caso di ricorso avverso il verbale, i suddetti 60 giorni decorreranno dalla data di
notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla
legge. Omettere la comunicazione dei dati o fornire informazioni incomplete, non valide, non
sottoscritte ovvero che non consentano di risalire all’effettivo conducente, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2° dell’art. 126 bis, del Codice della Strada.
Attestare falsamente i dati del conducente comporta la responsabilità penale per il reato di cui
all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Nel caso in cui siano
accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma, ovvero la violazione in
rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile
accumulare la decurtazione fino a totalizzare un massimo di 15 punti. Tuttavia, la limitazione relativa
alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, non si applica quando una delle
violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della
patente di guida; in quest’ultimo caso al conducente potrà sempre essere applicata la decurtazione di
tutti i punti previsti dalle norme violate, senza alcuna limitazione. Per i neopatentati la decurtazione del
punteggio è doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126 bis C.d.S.
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